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D.P.C.M. 25/01/2008Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Art. 14 - Assemblea di partecipazione. E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi obiettivi della Fondazione, nonchè sui bilanci preventivo e consuntivo. Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno. Art. 15 - Revisore dei conti. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva. Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile. Art. 17 - Scioglimento della Fondazione. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale. Art. 18 - Clausola arbitrale. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti. Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali) La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie. Art. 20 - Clausola di rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti. Capo VI Disposizioni finali Allegato c) I PIANI DI INTERVENTO TERRITORIALI In relazione a quanto già condiviso con l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono: - avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni; - le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con università, imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all'art. 7, comma1. 1. Articolazione dei piani di intervento. Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati: a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell'allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II; b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III; c) l'attuazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione 2004/2006 dei piani regionali di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004. 2. Risorse. Le risorse nazionali iscritte sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 875, indicate all'art. 12 del presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando il contributo delle regioni e delle province autonome nella misura di almeno il 30% delle risorse nazionali. 3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi. Il contributo annuale del Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento: -costo allievo/ora: 6/8 euro; -numero minimo di allievi per corso: 20; -durata del percorso: a) tipologia di intervento: piani di attività degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attività di cui al Capo II. percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro; attività comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell'allegato a): il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi; contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi. b) tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo III. percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore -numero di ore formative previste: 800/1000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro. c) tipologia di intervento: misure di sistema. Alle misure di sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), può essere destinato non più del 10% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 12, comma 6. Eventuali scostamenti rispetto ai parametri di costo sopra indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti. Allo scopo di facilitare l'integrazione delle risorse, per le suddette tipologie di attività e i relativi costi ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal Ministero del lavoro della previdenza sociale per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali. Categorie di spesa. Ai fini della comparabilità dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa: a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc. b) spese per allievi; c) spese di funzionamento e gestione; D.P.C.M. 25/01/2008 – Linee guida Sistema d’istruzione, formazione e costituzione istituti tecnici superiori. d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione). Gli standard di costo previsti al presente punto sono rideterminati ogni tre anni con accordo in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997. 4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all'art. 12, comma1. I piani territoriali, di durata triennale, riguardanti gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite all'art. 12, comma 4. 5. Indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori. Le regioni che, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'art. 11 la costituzione degli istituti tecnici superiori, invitano - secondo procedure e criteri da loro definiti - gli istituti tecnici e gli istituti professionali a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell'allegato a). Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all'allegato a), ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n.296/2006, art. 1, comma 875 e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo. Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio. Le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. |
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